Home Page
Storia
Chi siamo
Attività
5 per mille
Contatti
 
 
Programma Gioventù
 
Provincia Autonoma di Trento
 
Comune di Trento
 
Aquila Basket
 

Cassa Rurale Lavis - Valle di Cembra

 
 
     
           

 Statuto

 TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

 

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata "IS-LAND Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemila venticinque)  e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

 

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

 

  Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di promuovere e favorire l'integrazione attiva nella società di soggetti diversamente abili e portatori di disagio ispirandosi ai principi di solidarietà attraverso l'erogazione, in forma di impresa, di servizi rivolti a strutture operanti sul territorio.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'accompagnamento e assistenza di soggetti diversamente abili e portatori di disagio;

- la gestione di strutture mirate all'integrazione attiva di soggetti diversamente abili e portatori di disagio;

- il supporto didattico rivolto a studenti diversamente abili o portatori di disagio;

- la promozione e realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza sociale;

- l’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, convegni, conferenze e ogni altra iniziativa rivolta a soggetti operanti nell'ambito delle diverse abilità e del disagio;

- Animazione culturale e ricreativa;

- Attività di valutazione e analisi della realtà sociale;

- Attivazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati operanti nei settori delle diverse abilità e del disagio e qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

Soggetti diversamente abili

Soggetti portatori di disagio

Enti pubblici e privati

Imprese private.

 

TITOLO III

SOCI

 

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che condividono gli scopi sociali della Cooperativa ed appartengono alle seguenti categorie:

a)       soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b)      soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L’Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa.

L’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell’Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

-        nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

-        i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;

-        la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a)       l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)      l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c)       l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a)       partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b)      usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c)       prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d)      ricevere dall’Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a)       versare, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- l’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c)       osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto ricevimento.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata, con altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto ricevimento. o presentarla personalmente all’Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell’Organo amministrativo l’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)       che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b)      che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c)       che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d)      che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e)       che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l’esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo ad un’apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

 

 Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a)       dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b)      dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

c)       dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d)      dalla riserva straordinaria indivisibile;

e)       da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a)       erogazione diretta;

b)      aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)       a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b)      al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)       ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d)      a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’art. 16.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

 

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

 

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a)       l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b)      la nomina dell’Organo amministrativo;

c)       la nomina nei casi previsti dall’articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d)      le deliberazioni di cui all’art. 17 dello Statuto;

e)       le modificazioni dell’atto costitutivo;

f)       la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 20 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono due o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L’assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in luogo facilmente accessibile.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati  della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell’art. 19 del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 22 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni  e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci.

L’Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo amministrativo.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, in caso di numero dispari o la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, decade tutto il consiglio di amministrazione  e l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d’ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, l’amministratore unico o i consiglieri rimasti in carica sono tenuti a convocare l’assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 30 (Rappresentanza)

L’Amministratore unico o il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 31 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere anche attribuito il controllo contabile, in tal caso è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 32 (Controllo contabile)

Il controllo contabile, se previsto obbligatoriamente, ove non fosse esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro ente autorizzato a norma di legge.

 

TITOLO VI

COLLEGIO ARBITRALE

 

Articolo 33 (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione d’arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 34, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del P.M.:

a)       tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b)      le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c)       le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d’adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L’accettazione della nomina alla carica d’amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 34 (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)

Gli arbitri sono in numero di:

a)       uno per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d’arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

b)      tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente della Federazione Trentina delle Cooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda d’arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di un sola volta nel caso di cui all’articolo 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

 

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-        a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c);

-        al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1.       E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2.       Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3.       Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell’art. 18, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

 

F.to Matteo Ambrosi

F.to Justyna Klimaszewska

F.to Valentina Patuzzi

F.to Michael Robinson

F.to Marika Valentini

F.to Arcadio Vangelisti

 

Inviare a info@is-land.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2007 Cooperativa Sociale IS-LAND
Ultimo aggiornamento: 01.07.2010