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Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Trento la Società
cooperativa denominata "IS-LAND Società Cooperativa Sociale".
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025
(duemila venticinque) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di
promuovere e favorire l'integrazione attiva nella società di soggetti
diversamente abili e portatori di disagio ispirandosi ai principi di
solidarietà attraverso l'erogazione, in forma di impresa, di servizi rivolti
a strutture operanti sul territorio.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti
mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità
di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e della qualità dei rapporti
mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella
ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri
e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra
cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo,
devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le
assemblee straordinarie.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:
- l'accompagnamento e assistenza di soggetti diversamente
abili e portatori di disagio;
- la gestione di strutture mirate all'integrazione attiva di
soggetti diversamente abili e portatori di disagio;
- il supporto didattico rivolto a studenti diversamente abili
o portatori di disagio;
- la promozione e realizzazione di iniziative e progetti di
rilevanza sociale;
- l’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione,
convegni, conferenze e ogni altra iniziativa rivolta a soggetti operanti
nell'ambito delle diverse abilità e del disagio;
- Animazione culturale e ricreativa;
- Attività di valutazione e analisi della realtà sociale;
- Attivazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici
e privati operanti nei settori delle diverse abilità e del disagio e
qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge
31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,
inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati
dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività
sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:
Soggetti diversamente abili
Soggetti portatori di disagio
Enti pubblici e privati
Imprese private.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che
condividono gli scopi sociali della Cooperativa ed appartengono alle
seguenti categorie:
a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro
remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in
forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,
continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,
professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma
consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato
ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono
essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire,
ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei
settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano
collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività
lavorativa o professionale;
b) soci volontari che prestano attività di lavoro a
titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci,
spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici,
gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per
fini di solidarietà.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, secondo la
valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,
in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
L’Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti
dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria
speciale in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa.
L’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al
raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le
strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’Organo amministrativo, in
conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
- nel rispetto del limite massimo di legge e del
principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del
socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si
articolano le fasi di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al
momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista
per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci
lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il
ristorno, previsto dall'articolo 17 anche in misura inferiore ai soci
ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.
Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei
ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in
occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del
bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio
speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci
cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera
di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione
all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento
nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’Organo amministrativo deve
comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario
all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti
dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il
consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione
nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste
dall’art. 11.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e
luogo di nascita;
b) l'indicazione della categoria di soci cui intende
essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
c) l'ammontare del capitale che propone di
sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,
al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica
svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei
soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo
amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si
pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed
alla elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla
Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e
dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e presentare
agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla
gestione sociale;
d) ricevere dall’Organo amministrativo notizie sugli
affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri
sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati a:
a) versare, con le modalità e nei termini fissati
dall’Organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
- l’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle
spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi
da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli
interessi della cooperativa;
c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha
effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da
effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata o con altro mezzo
idoneo a provare l’avvenuto ricevimento.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità
della quota)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte.
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a
pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la
Cooperativa.
Art. 10 (Recesso del socio)
Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso
di almeno tre mesi.
Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne
dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata, con altro mezzo idoneo
a provare l’avvenuto ricevimento. o presentarla personalmente all’Organo
amministrativo.
Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata
decisione dell’Organo amministrativo l’ulteriore rapporto di lavoro
instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla
comunicazione di recesso.
Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo
amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti
previsti per la partecipazione alla società;
b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
c) che risulti gravemente inadempiente per le
obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché
dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il
rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,
nemmeno temporanea, del rapporto;
d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel
pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti
contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei
a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli
interessi sociali.
Oltre che nei casi di cui sopra, l’esclusione può essere
deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto
l’ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed
esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del
successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,
limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato
destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art.
2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.
Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata,
eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al
precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto
notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi
diritto.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo
non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è
divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo
amministrativo ad un’apposita riserva indisponibile.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione
mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,
ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice
civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal
giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso
questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di
valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli
utili di cui all'art. 18;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con
le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto.
Art. 17 (Ristorno)
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio
mediante una o più delle seguenti forme:
a) erogazione diretta;
b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici
intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto
in apposito regolamento.
Art. 18 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo
comma dell’art. 2364 c.c..
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non
inferiore al 30%;
b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n.
59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei
limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla
lettera e) dell’art. 16.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di
riserve indivisibili.
TITOLO V
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 19 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o
più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti
spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli
utili;
b) la nomina dell’Organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2543 dei
Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le deliberazioni di cui all’art. 17 dello Statuto;
e) le modificazioni dell’atto costitutivo;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Art. 20 (Assemblea)
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed
f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono due
o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo
dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere
adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo
collegiale.
L’assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello
in cui si trova la sede sociale, purché in luogo facilmente accessibile.
La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la
prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto,
almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il
luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve
essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e
sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e
nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)
L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti
almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo
i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente
statuto.
Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)
dell’art. 19 del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci
aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti
almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei
tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la
quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.
Art. 22 (Elezione cariche sociali)
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa.
Art. 23 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei
versamenti della quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare
della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco.
Art. 24 (Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal
presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente,
ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un
notaio.
Art. 25 (Amministrazione)
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da
adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un
Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un
Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed
il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.
La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal
Consiglio di amministrazione nella prima riunione.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, l’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti
il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci.
L’Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e
scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio
relativo all’ultimo esercizio della carica.
Art. 26 (Compiti degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla
legge e dallo statuto.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle
proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del
codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo
formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli
amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal
consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate
nella delega stessa.
Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che,
per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società, precisandone la natura, i termini, l’origine, e la portata; se si
tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere
l’operazione, investendo della stessa l’organo amministrativo.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 28 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del
codice civile.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
successiva assemblea che provvederà alla rielezione definitiva.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, in caso di
numero dispari o la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, decade
tutto il consiglio di amministrazione e l’assemblea deve essere convocata
d’urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel
frattempo gli atti d’ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del collegio sindacale, l’amministratore
unico o i consiglieri rimasti in carica sono tenuti a convocare l’assemblea
e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.
Art. 29 (Compensi agli Amministratori)
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta
al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il
compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti
specifici.
Art. 30 (Rappresentanza)
L’Amministratore unico o il presidente dell’Organo
amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi
e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita
delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per
singoli atti o categorie di atti.
Art. 31 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o
se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti,
eletti dai soci che ne nominano il Presidente.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla
decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.
Al Collegio Sindacale può essere anche attribuito il
controllo contabile, in tal caso è integralmente composto da revisori
contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia.
Art. 32 (Controllo contabile)
Il controllo contabile, se previsto obbligatoriamente, ove
non fosse esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore
contabile o da società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti
del Codice Civile o da altro ente autorizzato a norma di legge.
TITOLO VI
COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 33 (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione d’arbitri rituali secondo le
disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al
successivo articolo 34, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio
del P.M.:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci
e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia
oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle
deliberazioni assembleari;
c) le controversie da amministratori, liquidatori o
sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
tutte le categorie di soci.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
della domanda d’adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.
L’accettazione della nomina alla carica d’amministratore,
sindaco o liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla clausola di
cui al comma precedente.
Articolo 34 (Composizione del Collegio Arbitrale – regole
procedurali)
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro
cinquemila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si
tiene conto della domanda d’arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.
10 ss. c.p.c.;
b) tre per le altre controversie.
Gli arbitri sono nominati dal Presidente della Federazione
Trentina delle Cooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda d’arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’articolo
35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.
Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di
autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il
lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali
disponibili.
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla
costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine
per non più di un sola volta nel caso di cui all’articolo 35, comma 2, D.
Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni
altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza
dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento
della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano
alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di
trattazione.
Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono
anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 35 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai
soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 37 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività
mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea con le
maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti
potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici
se verranno costituiti.
Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle
riserve e devoluzione)
1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto
qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci
né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero
patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente
rivalutato a norma dell’art. 18, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 39 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali a mutualità
prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519
si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
limitata.
F.to Matteo Ambrosi
F.to Justyna Klimaszewska
F.to Valentina Patuzzi
F.to Michael Robinson
F.to Marika Valentini
F.to Arcadio Vangelisti |